La norma è stata integralmente sostituita ma le modifiche apportate, seppur significative, non ne rivoluzionano l’impianto originario, benché importanti siano i miglioramenti apportati. Nel suo nucleo essenziale prevede che “i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, e seguenti del c.c., a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo, del c.c. o integrato un controllo già esistente”.
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per almeno 5 anni – in caso di trasferimento d’azienda – oppure che detengano il controllo (o la titolarità del diritto) per almeno 5 anni dal trasferimento, nell’ipotesi di partecipazioni. Il mancato rispetto di queste condizioni comporta la decadenza dal beneficio e il pagamento di imposta e sanzioni.
Per beneficiare dell’agevolazione occorre integrare una serie di presupposti. Il primo è quello negoziale: l’azienda o le partecipazioni devono essere trasferite mediante un trasferimento (a titolo liberale) che può essere anche un patto di famiglia. Le tipologie negoziali possibili, oltre il patto di famiglia, sono la donazione, i vincoli di destinazione, incluso il trust, o il testamento. Possibile anche la successione “da chi non ha fatto testamento”.
Il presupposto soggettivo, nella misura in cui limita la platea dei beneficiari del trasferimento d’azienda ai discendenti o al coniuge del dante causa. Il presupposto soggettivo tributario è quindi più ampio di quello del c.c., che invece esclude il coniuge.
Un altro presupposto è quello temporale, che richiede i beneficiari dell’azienda debbano proseguire l’attività d’impresa per almeno 5 anni dalla data del trasferimento ovvero che chi riceve le partecipazioni debba mantenere il controllo o la titolarità del diritto particolare per almeno 5 anni. È con riguardo all’ultimo presupposto, quello oggettivo, che il decreto ha apportato le innovazioni più significative perché – in primo luogo – ha aggiunto che “il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti”.
La precisazione più significativa, però, è quella per cui – in caso di trasferimento di quote sociali – il
beneficio si applica a quelle “mediante le quali è acquisito il controllo o integrato un controllo già
esistente”.
Il nuovo provvedimento chiarisce che anche il consolidamento rientra nei trasferimenti agevolati e,
questo, non è di poco conto. Molto spesso, infatti, è intenzione del fondatore realizzare il passaggio
generazionale in favore dei discendenti, mantenendo una partecipazione di minoranza per
conservare una parte dei diritti economici. Questa partecipazione residua di minoranza, poi, può
essere trasferita in un secondo momento mediante donazione, apporto in trust, o con testamento.
Anche in questo caso, ora, troverà applicazione l’agevolazione.
Infine, benché il decreto abbia significativamente sancito la presenza del trust all’interno del
provvedimento, non ha colto l’occasione per precisare come funzionerà l’applicazione
dell’agevolazione all’istituto. Il termine del quinquennio decorre dall’attribuzione dell’azienda o
delle partecipazioni ai beneficiari, ma il decreto ha introdotto anche un’opzione per la tassazione al
momento dell’apporto in trust dell’azienda o delle partecipazioni.