Per i beni immateriali dal 2025 la percentuale scende dal 15% al 10% del costo, nel limite massimo dei
valori ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ha l’obiettivo d’incentivare le imprese che
investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica
e digitale dei processi produttivi.
Salvo proroghe il 2025 sarà l’ultimo anno per il credito d’imposta.
Si rammenta che le condizioni per avere il credito in oggetto sono disciplinate negli allegati:
https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf
https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf
Credito di imposta per i beni materiali
Per i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A legge 11 dicembre 2016, n. 232 –
ex Iper ammortamento) le condizioni di fruizione del credito di imposta, sono riepilogate dal MIMIT, e
dal 2023 al 2025 spetta per il:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, fino al limite di valori, complessivi
ammissibili, pari a 10 milioni di euro, - 5% del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro, fino al limite di valori, complessivi
ammissibili, pari a 20 milioni di euro, - 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni, fino al limite massimo di valori
complessivi ammissibili pari a 50 milioni di euro (investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di
obiettivi di transizione, individuati dal MISE, di concerto con il MASE e con il MEF).
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Credito di imposta per i beni immateriali
Per i beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione
4.0 (Allegato B legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27
dicembre 2017, n. 205) le condizioni di fruizione sono riepilogate dal MIMIT che sinteticamente
specifica che per il 2025 spetta per il 10% del costo, nel limite massimo dei valori ammissibili, pari a 1
milione di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo
a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing
per la quota imputabile per competenza.
Credito d’imposta beni strumentali nuovi
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non
residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali possono fruire del credito d’imposta in oggetto.
Il credito per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli
esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese
marittime. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una
perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi
professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai
richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
I modelli da utilizzare dal 30.03.2024
Con un comunicato il MIMIT ha annunciato che sono disponibili i nuovi moduli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni ai fini della compensazione del credito d’imposta.
In particolare, la richiesta di compensazione va inviata: sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli
investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024; esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
A partire dal 18 maggio 2024 la richiesta di compensazione va presentata unicamente tramite la nuova
funzionalità semplificata che permette l’invio dei moduli tramite portale, attiva sul sito del GSE:
Piattaforma GSE
Nella piattaforma, previa registrazione all’Area Clienti, l’utente potrà accedere all’applicazione “Transizione
4.0 – Accedi ai questionari” e, selezionando la tipologia di investimento, compilare in pochi passaggi il
modulo per la compensazione dei crediti d’imposta.