SALVAREAD OGNI COSTO L’IMPRESA E L’OCCUPAZIONE

Appunto è l’obiettivo: agevolato dall’utilizzo della Composizione negoziata della crisi d’impresa.
La scelta del legislatore è chiara perché anche il Correttivo ter al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dà evidenza di questa linea guida; nello specifico in vigore dal 28 settembre 2024, dopo la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024.

È diventato possibile stralciare anche il debito tributario (non quello previdenziale) nell’ambito della Cnci e persino ridurre il debito tributario e anche quello previdenziale senza il consenso dei creditori, tramite il meccanismo dell’omologazione forzosa, cosiddetto cram down fiscale; e pure nel concordato con continuità aziendale. In tale ipotesi l’astensione dei creditori pubblici non peserà sulle maggioranze per
l’omologazione dello strumento
. Tuttavia, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, il pagamento a
stralcio del fisco e degli enti previdenziali è divenuto più complicato, poiché aumentate le soglie minime di soddisfacimento da offrire, per imporre il cram down.

Con le novità del Correttivo ter i professionisti assumono un ruolo sempre più importante nella
soluzione della crisi d’impresa e trovano, finalmente, tutela per i loro crediti professionali, che
rientrano nuovamente nella prededuzione, anche quando la prestazione è richiesta dal debitore
. È
stata, cioè, tolta la limitazione della prededuzione al solo 75% del credito come era previsto
precedentemente. La considerazione per i professionisti la si nota anche nella semplificazione per gli
iscritti ad albi professionali della formazione professionale richiesta, così come nei presupposti per
l’iscrizione allo stesso albo dei gestori della crisi disciplinato dalla medesima disposizione. Del resto,
sono i maggiori interessati, oltre alle imprese ed ai consumatori a far sì che le aziende si preservino e
non si distruggano
.

Il correttivo alla crisi d’impresa, insomma, apporta modiche al Ccii sicuramente utili al
risanamento delle imprese in crisi o già in insolvenza, con tante novità. Novità che il legislatore ha pensato di fare entrare in vigore anche per le procedure già aperte alla data della pubblicazione in G.U. del decreto. Restano escluse dall’applicazione retroattiva le sole norme relative all’accordo con il fisco nella Cnci e alla transazione fiscale e previdenziale negli Adr, nel Piano ristrutturazione soggetto a omologazione e nel concordato preventivo, che potranno applicarsi alle sole nuove procedure. Le novità riguardano l’aumento della soglia della transazione fiscale negli Adr al 50%; l’ampliata possibilità di accesso allo strumento anche da parte dell’imprenditore commerciale e agricolo nella Cnci; chiarito che il trasferimento dell’azienda o di rami, in Cnci, deve consentire di preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro.

Elemento che rafforza il presupposto della ragionevole perseguibilità del risanamento. Con le novità
introdotte del Correttivo ter al Ccii il diktat è: salvare l’impresa a ogni costo passando per la
Composizione negoziata della crisi d’impresa. Alle banche, infatti, sarà vietato, dopo l’accesso
dell’impresa alla Cnci, sospendere le linee di credito concesse e soprattutto classificare diversamente
alla centrale dei rischi interbancaria l’impresa, di fatto impedendo che anche altri istituti concedano
nuove linee o mantengano quelle esistenti necessarie a tutelare la continuità.

È chiarito che l’applicazione di misure protettive del patrimonio, salva la volontà di limitare determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei loro diritti, degli stessi o categorie degli stessi, è richiesta
automaticamente nei confronti di tutti i creditori. Oggetto di modifica anche le misure premiali, con
l’introduzione della possibilità di richiedere un piano di rateazione all’Agenzia delle Entrate fino a 120 rate
in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa. Inoltre, è prevista l’estensione della
possibilità di emettere la Note di variazioni ai fini Iva, nella Cnci, con notevole beneficio per i creditori.
Potranno recuperare l’Iva della quota del credito oggetto di stralcio.

Una delle novità più rilevanti introdotte prevede che, nel corso delle trattative che si svolgono nella
Cnci, l’imprenditore possa formulare una proposta di accordo transattivo, alle Agenzie Fiscali, per il
pagamento, del debito fiscale e relativi oneri accessori, ovvero avvenga parzialmente e/o dilazionato
. Si tratta di un accordo che deve ricevere il favore degli uffici finanziari. Non sarà mai possibile per il giudice disporre la transazione secondo il meccanismo del cram down fiscale. Per questo, il debitore dovrà sempre accedere all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o al concordato preventivo, ove inserire la transazione erariale e contributiva, anche preliminarmente passando dalla Cnci.

Per il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione c’è l’estensione nell’ambito di applicazione della
transazione fiscale e previdenziale, quale nuovo strumento di regolazione della crisi.
La transazione
fiscale può essere proposta, prima della presentazione della domanda al tribunale di omologazione, del piano. Alla proposta dev’essere allegata la relazione del professionista indipendente che attesti, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto
all’alternativa della liquidazione giudiziale, riferita alla data di presentazione dello strumento del Pro
.

L’eventuale adesione dei creditori deve avvenire entro novanta giorni dal deposito della proposta, termine prorogabile in caso di modifiche della proposta. Infine, il Correttivo ter, consente la possibilità di presentare una proposta unitaria di transazione fiscale e previdenziale in tutte le procedure di gruppo. La transazione di gruppo semplifica la gestione, poiché la proposta deve essere notificata agli uffici competenti in relazione al domicilio fiscale del soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

La transazione fiscale e previdenziale nell’ambito degli Adr resta sempre con maggiore appeal, seppure il
correttivo inasprisca l’omologazione forzosa (cram down), giacché sono innalzate le percentuali minime
di soddisfacimento dei creditori erariali e previdenziali: dal 30% al 50% nel caso di adesione degli altri
creditori è pari o superiore al 25% del totale; e dal 40% al 60% se l’ammontare complessivo dei crediti
vantati dagli altri creditori aderenti alla ristrutturazione è inferiore a un quarto dell’importo
complessivo dei crediti
. Le modifiche sembrano fare emergere la volontà del legislatore di privilegiare lo strumento del concordato preventivo in continuità, l’unico che, allo stato, consente uno stralcio importante del debito tributario e previdenziale. Tale strumento, tuttavia, comporta una maggiore ingerenza del tribunale, maggiori costi della procedura e tempistiche più lunghe.